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Lunedì, 14 ottobre 2024


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Lo statuto dell'associazione

- Art.1 -

(Denominazione e sede)

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “Liber Arte” con sede nel Comune di Padova.

- Art.2 -

(Finalità)

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, ispira le sue scelte ai valori ed ai principi contenuti nella Costituzione Italiana e nelle leggi ordinarie dello Stato in tema di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali ed in particolar modo del patrimonio documentario/archivistico e bibliografico diffondendo la cultura attraverso le nuove tecnologie digitali.
  2. L’associazione di promozione sociale opera al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio documentario culturale nazionale nonché della tecnologia utilizzata per salvaguardarlo e valorizzarlo, e quindi:
    1. organizza riunioni, seminari, dibattiti, convegni, redige e diffonde studi tramite pubblicazioni digitali, web ed ogni altro mezzo di comunicazione;
    2. promuove ed organizza corsi di formazione professionale quali attività marginali volte al perseguimento degli scopi sociali;
    3. promuove ed organizza ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura del patrimonio documentario/archivistico e bibliografico;
    4. assume tutte le iniziative e svolge tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

- ART. 3 -

(Soci)

  1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. Ci sono tre categorie di soci:
    1. ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);
    2. sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
    3. benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).
  4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

- ART. 4 -

(Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. Le spese sostenute dai soci dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
  4. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

- ART. 5 -

(Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione.
  3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

- ART. 6 -

(Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazioni sono:
    1. Assemblea dei soci;
    2. Consiglio Direttivo;
    3. Presidente;
    4. Segretario.
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

- ART. 7 -

(Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

- ART. 8 -

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

  1. approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  2. fissare l’importo della quota sociale annuale;
  3. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  4. approvare l’eventuale regolamento interno;
  5. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  6. eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
  7. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

- ART. 9 -

(Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

- ART. 10 -

(Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

- ART. 11 -

(Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di tre membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti e dura in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti.
  3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

- ART. 12 -

(Presidente)

Il Presidente resta in carica tre anni e ha legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

- ART. 13 -

(Segretario)

L’associazione è affiancata, per le funzioni amministrative, da un segretario il quale cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere, provvedendo a redigere un’apposita relazione per l’assemblea degli aderenti.

Il segretario resta in carica quanto il direttivo.

- ART. 14 -

(Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche del’organizzazione sono costituite da:
    1. contributi e quote associative;
    2. donazioni e lasciti;
    3. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
  2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.
  4. All’atto dell’iscrizione all’associazione è previsto il versamento da parte del futuro socio richiedente di una quota associativa annualmente stabilita.
  5. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

- ART. 15 -

(Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo di gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

- ART. 16 -

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

- ART. 17 -

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.